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Risponde di omicidio colposo il medico che non diagnostica l’infarto : la IV sezione penale della S.C. di Cassazione riconosce l’errore diagnostico e terapeutico anche in assenza di autopsia (18 aprile 2012, n.14930).

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La IV Sezione Penale dell S.C. di Cassazione ha stabilito:

Deve essere qualificato negligente e imprudente il comportamento del medico curante che non valuta i sintomi chiaramente indicativi di una grave patologia cardiaca del paziente, scambiandoli per gastrite, e non prescrive con immediatezza gli occorrenti approfondimenti diagnostici. Ne consegue che il sanitario risponde di omicidio colposo per la morte dello stesso paziente, verificatasi nel giro di qualche giorno, per blocco cardiaco letale, perché il giudizio di probabilità logica sull’effetto salvifico delle condotte omesse conduce a ritenere ragionevolmente dimostrata la risolutività di una condotta conforme alle leges artis”.

Il Ricorso per Cassazione dell’imputato, condannato in primo ed in secondo grado per omicidio per colpa professionale medica, censurava l’apprezzamento con il quale il giudice di merito si era distaccato dalle valutazioni medico-scientifiche degli esperti. Faceva riferimento soprattutto alle incertezze manifestate dai periti, in mancanza di riscontro autoptico, in ordine all’identità della patologia sofferta dal paziente in un dato giorno e quella sofferta il giorno successivo. Rimarcava inoltre la circostanza che gli stessi periti non avessero riscontrato errori professionali nel corso della visita ambulatoriale effettuata in un giorno precedente al decesso, avendo il sanitario ipotizzato sia una patologia cardiaca che una gastrica ed avendo disposto due distinti accertamenti diagnostici.

La ulteriore doglianza riguardava l’attendibilità attribuita alle informazioni rese dalla moglie ed i figli del deceduto non sottoposta ad alcun vaglio critico malgrado le persone offese si fossero costituite parte civile.

La Suprema Corte ha concluso affermando che la corretta diagnosi e l’adeguata terapia sul paziente che aveva riferito  dispenee notturne, dolori al petto, dolore precordiale, peso epigastrico, con probabilità logica, avrebbero determinato l’effetto salvifico, conseguentemente che risulta provato il nesso di causalità tra l’omissione medica e l’evento letale.

Sul reato di “Atti Persecutori” 612 bis c.p- necessario l’accertamento del nesso di causalità : Cassazione penale, Sez. V – 14 aprile 2012, n.14391

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La struttura della fattispecie

Per la sussistenza del reato sono necessarie due condizioni:

Prima condizione :   la reiterazione della condotta criminosa, rappresentata da minacce e/o molestie.

Seconda condizione :  la produzione di almeno uno degli eventi menzionati dalla norma, ovvero:

a) un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima;

b) un fondato timore per l’incolumità propria, di un prossimo congiunto o di persona legata alla vittima da una  relazione affettiva;

c) l’alterazione delle abitudini di vita della persona offesa. 

 E’ evidente la natura giuridica di reato di evento e di danno della fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p. (stalking), conseguentemente, ai fini di una pronuncia di condanna, è necessario che venga accertata la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta posta in essere dal soggetto agente ed il danno psicologico  in capo alla persona offesa.

La sez.V della  S.C. di Cassazione ha stabilito che, proprio perché si tratta di un reato di danno, è necessario l’accertamento del nesso causale tra la condotta posta in essere dallo stalker e l’evento verificatosi  hic et nunc. Vero è che la prova del primo evento risulta di difficile accertamento in quanto attiene alla sfera intima e personale della vittima ma, ai fini della configurabilità del delitto, è necessario che l’evento sia inscindibilmente collegato come conseguenza della condotta persecutoria.  La prova di un evento psichico deve essere ancorata a fatti sintomatici del turbamento stesso: all’uopo assumono rilevanza probante le medesime dichiarazioni della persona offesa che riferisce dei condizionamenti subiti e delle modifiche dei suoi comportamenti come conseguenza diretta della condotta persecutoria. Le stesse valutazioni valgono per il secondo evento: in tal caso le dichiarazioni della persona offesa devono esprimere il disagio intimo e la preoccupazione obiettiva cagionata dalla condotta dello stalker . Il terzo evento è accertabile con maggiore facilità in considerazione del fatto che il cambiamento delle abitudini di vita è obiettivamente verificabile in concreto.

La Telecronaca di un “equo” processo? (I riflettori sul processo “Linea d’ombra” nel Tribunale di Nocera Inferiore). Articolo di Gaspare Dalia.

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E’ la verità che il  “baccano mediatico” intorno ad un processo pregiudica la serenità di chi giudica in danno di chi è giudicato. Non sarebbe  allora il silenzio  la scelta migliore, pittosto che assistere alla sopraffazione dei mass media intorno alle vicende giudiziarie più dolorose e clamorose? Il tema è scottante e Gaspare Dalia lo affronta con la sensibilità e competenza propria dell’avvocato e dello studioso. Un ringraziamento va all’amico per il suo prezioso contributo che riporto integralmente.

Come spesso accade di leggere sulle copertine di “diritto penale e processo” oppure nei titoli dei convegni, anche io ho voluto “fregiare” il titolo di questa mia breve riflessione – che la Collega Stefania Forlani mi ha consentito di rendere pubblica – con un punto interrogativo. Anche se – lo anticipo subito – non porrò altri interrogativi: ce ne sono sin troppi in questo periodo di epocali rivoluzioni che, per definizione, dovrebbero interessare epoche e non due o tre decenni. Invece, darò una risposta, mettendo in parallelo due mondi giudiziari (appartenenti a due culture completamente opposte): quello nostrano con quello statunitense, ovvero quel modello che abbiamo voluto “scimmiottare” dietro la promessa di un processo alla Perry Mason, ma che sempre più si è rivelato essere, per le sue distorsioni giurisprudenziali e per le derive legislative, il codice del processo come strumento di “difesa sociale”. Il parallelo è nato dalla lettura di due notizie giornalistiche. La prima, dall’Ansa, che il 17 aprile ha battuto il seguente comunicato: “Usa, giudice vieta twitter in aula – ‘Cinguettii da tribunale compromettono diritto giusto processo’. È scontro tra giornalisti e magistrati dopo la decisione di bandire l’uso di Twitter da un processo. E’ accaduto nell’aula di un tribunale di Chicago, dove si terrà il processo all’assassino responsabile dello sterminio nel 2008 della famiglia della cantante e attrice Jennifer Hudson. Secondo i giudici, il microblog rischia di compromettere il diritto dell’imputato ad un giusto processo. Da parte loro, i giornalisti rivendicano la pratica come essenziale per il diritto di cronaca”. Il giorno dopo, poi, apprendevo, dalle pagine de”La Città”, la seconda notizia: analoga richiesta, seppur con finalità diverse, era stata avanzata dal pm della DDA di Salerno, Vincenzo Montemurro (coadiuvato dalla coriacea e limpidissima sua collega Rosa Volpe), il quale, nell’ambito del processo cd. “Linea d’ombra”, ha domandato al Tribunale di revocare l’autorizzazione (ex art. 147 disp.att.c.p.p.) alle videoriprese del processo che, in questi giorni, si sta tenendo nell’aula Bunker del Tribunale di Nocera Inferiore – da sapere è che le predette riprese sono rilanciate dopo poche ore dall’emittente locale Quarto Canale TV (presente sul digitale terrestre e, in streaming, su internet)-.

Le motivazioni di tale richiesta? A quanto pare, sono (legittime) censure al diritto di cronaca e alla pubblicità del processo dovute alla circostanza che un teste dell’accusa ha candidamente ammesso, in sede di esame, di sapere, “per averlo visto in tv”, cosa avesse dichiarato un altro testimone che lo aveva di poco preceduto.

Qui non parliamo del solito e annoso problema del “doppio binario”, che sempre soccorre quelli che sostengono l’eccezionalità di alcuni processi come giustificazione assoluta alle deroghe processuali. No, qui stiamo parlando del principio naturale del giudizio, la pubblicità, che ultimamente i più fanno assurgere a canone di espressione del diritto di cronaca.

A mio avviso, quest’ultima interpretazione è errata: il diritto alla pubblicità del processo non ha nulla a che vedere con la salvaguardia del diritto di cronaca. La pubblicità del processo è – assieme al contraddittorio, all’oralità, all’immediatezza e alla concentrazione – sì un principio naturale del giudizio, ma non deve essere di certo confusa con la “pubblicità” tesa a rendere effettivo il diritto di cronaca. Nel nostro sistema – in ossequio ai principi espressi nelle carte internazionali – ci sono delle deroghe alla pubblicità, nel senso di procedere “a porte chiuse”: l’art. 6 CEDU prevede espressamente che “la sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia”.

Si badi bene, nel processo “Linea d’ombra” il Tribunale di Nocera Inferiore non deve derogare alla pubblicità ordinando che si proceda a porte chiuse (il pubblico potrà continuare ad accedere, in modo “controllato” alla sala d’udienza, così come i giornalisti): quello che si chiede è, giustamente, di porre un freno – così come ordinato dai giudici statunitensi – all’ “iperinformazione” rispetto al processo, ovvero ad una telecronaca minuto per minuto (con twitter, nel caso di Chicago) o addirittura (come nel caso di Pagani) con una riproposizione in semidifferita del contenuto dell’istruttoria dibattimentale, nello stile di “Un giorno in pretura”.

Ma, pure per me che sono un appassionato e affezionato spettatore di quella trasmissione, confesso che ho avuto un momento di “turbamento” quando ho visto, sempre in seconda serata, le immagini del processo ora in corso.

Un turbamento dovuto ad una semplice constatazione: il processo, appunto, è ancora in corso. E per quanto si voglia tutelare e garantire la massima “pubblicità” del processo ad una collettività che nutre un serio (e pur sempre legittimo) interesse rispetto ai fatti che hanno condizionato la vita politica e sociale di una già tormentata comunità (l’art. 147 comma 2 disp.att.c.p.p. sul punto è chiaro), non sarà mai possibile garantire una siffatta partecipazione a meno che non si voglia condizionare l’intera attività istruttoria, così come gli esiti del processo.

Altrimenti ci sarà sempre un dubbio circa la legittimità (e la “giustezza”) della sentenza che sarà scaturita dall’esame di una prova condizionata.

Certo, il giudice penale – terzo ed imparziale – avrà sempre modo di verificare fino a che punto quel condizionamento c’è stato e fino a dove la testimonianza sarà diretta a provare qualcosa, grazie anche all’uso degli altri principi naturali del giudizio, necessari per valutare la prova nel suo complesso, prova che sarà quella risultante dalla motivazione della sentenza.

Come dicevo prima, però , ci sarà sempre il dubbio che il condizionamento potrà sfuggire all’attenzione del giudicante, per motivi da esso indipendenti. Del resto, è lo stesso legislatore che dubita di questa capacità del giudice (e della lealtà processuale delle parti): anche se relegata nelle disposizioni d’attuazione (art. 149 disp.att.c.p.p.), la disciplina sull’accesso all’aula di udienza dei testimoni (e della loro permanenza per ragioni di giustizia) è chiara e dispone che il testimone puro e semplice, seppur non estraneo ai fatti di causa (anzi, proprio su questi deve riferire), deve essere “protetto” perché il suo sapere non risulti contaminato. Solo così avremo la certezza – che può anche prescindere dalle capacità sovrannaturali del giudice di discernere tra quanto sia autentico e quanto no del dichiarato – che la decisione finale sarà “giusta” o, addirittura “equa”.

Potremo sempre dubitare che, “grazie” alla partecipazione del pubblico, qualcosa possa trapelare sull’attività istruttoria. Ma non ci dovremo certo attendere un colpo di scena come quello occorso in settimana, dove il testimone (legittimamente, dal suo punto di vista) ha ammesso di aver ascoltato, per intero, il contenuto di un’altra testimonianza.

Il senso delle cautele previste dal legislatore, addirittura in chiave di “attuazione” dei principi del giusto processo, per proteggere i testimoni ne risulta polverizzato.

Il vero problema è che non si deve fare confusione tra giudizio mediatico e giudizio processuale: il primo deve sempre seguire il secondo. E anche se quest’ultimo arriva in lieve “differita” (nel caso di specie, sarà  realmente poco differito, stante l’intercedere deciso dell’attività istruttoria, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo), dev’essere un giudizio – e solo questo – condiviso, accettato e consentito in un Paese civile.

Non dev’essere perciò un diritto di cronaca strumentale al giudizio mediatico: deve essere strumentale ad un equo processo.

Bisogna quindi restituire, prima di tutto, fiducia alla Giustizia: solo quello sarebbe un vero “servizio pubblico”.

Avvocato Gaspare Dalia -Ricercatore di Diritto Processuale Penale  presso l’Università degli Studi di Salerno-

L’insofferenza verso la difesa: ostacolo alla modernizzazione.

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di Stefania Forlani

La storia degli ultimi decenni dimostra quanto sia cambiato il modo di “fare l’avvocato”, ma ancora di più le riforme di questi ultimi mesi hanno reso necessaria una “concreta revisione” delle abitudini degli avvocati.

Ben venga la modernizzazione, farà da strumentario per una  maggiore efficienza  che non ha scopo diverso dall’offerta di un “prodotto eccellente”; ben venga la liberalizzazione se accompagnata alla qualificazione professionale; ben venga il conferimento dell’incarico per iscritto  se esso è garanzia per entrambe le parti, per il cliente e  soprattutto per il professionista che “blinda” il rapporto con la parte e si assicura, senza il filtro dell’approvazione della parcella, il corrispettivo.

Ciò che però deve rimanere immutata è “l’anima dell’avvocatura”, cioè quella che più che una  caratteristica  è una “virtù”  ovvero  la capacità, che si riconosce nell’avvocato, d’immedesimazione nell’anima dell’interlocutore.

Questo vuol dire che l’ “anima dell’avvocato” non è “una” ma è “più d’una” : è l’anima del cliente, l’anima dell’accusatore, l’anima del giudice.

Un’anima eclettica che “immutabilmente”, nei secoli, ha caratterizzato la storia dell’avvocatura!

La tradizione c’insegna che l’avvocato sta dalla parte del “più debole”-  ed è sicuramente “più debole” chi si contrappone al meccanismo giudiziario e ne subisce le conseguenze-, ma ci insegna anche che sta dalla parte del “più cattivo” e tanto riguarda soprattutto l’avvocato penalista che difende colui che si è posto, attraverso il reato, in contrapposizione al sistema dei valori socialmente riconosciuti.

Questo è il ruolo dell’avvocato.

L’avvocato difende (niente di più e niente di meno) e deve farlo dopo aver ascoltato, capito, attraverso un’immedesimazione dettata anche da un approccio indulgente.

Come l’uomo comune non comprenda questo passaggio è possibile (la comprensione arriva solo quando si incappa nel meccanismo giudiziario), inspiegabile invece è l’insofferenza che i giudici manifestano quotidianamente verso i difensori che svolgono il loro lavoro, cioè difendono!

E’ sconcertante che quando il difensore difende, sia costretto anche  a difendersi,  dunque, non potrà far bene il proprio lavoro!

Ed è sconcertante soprattutto per la sequenza, oramai costante, di episodi : il giudice del dibattimento che interrompe costantemente il controesame della difesa con interventi demotivanti e molesti; il giudice del Tribunale del riesame che, alla presenza dell’imputato ammanettato, invita con irritante insistenza il difensore a chiudere la discussione dopo il terzo minuto dal suo inizio; alla Sorveglianza, poi, cosa succede? Dopo cinquant’anni di una prassi fondata sul rispetto della persona dei difensori, che si è manifestata sull’ospitalità nell’aula di tutti quelli impegnati nelle udienze fissate nella giornata, in una sorta di “rigurgito formalista”si rammenta che trattasi di “una camera di consiglio” e si costringe gli avvocati a rispettare il turno d’ingresso sostando nell’atrio dell’edificio del Tribunale di Sorveglianza.

Questo è quanto sopportano gli avvocati salernitani.

Parlare di modernità è, pertanto, anacronistico.

 

Convegno dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia: “Le separazioni conflittuali : cause ed effetti – Lo Stalking” – Provincia di Salerno, venerdì 20 aprile 2012, ore 15,00

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Si terrà presso la Sala Bottiglieri della Provincia di Salerno, il convegno sul tema “Le Separazioni conflittuali: cause ed effetti – Lo Stalking” cui parteciperanno, quali relatori: la prof. Virginia Zambrano, docente di sistemi giuridici comparati  Università di Salerno, la dr.ssa Giuseppina Cucco, psicologa, psicoterapeuta e Giudice Onorario presso il TMM di Salerno, l’avv. Stefania Forlani, avvocato penalista del Foro di Salerno.

Il convegno avrà inizio alle ore 15.00 e si concluderà alle ore 19.00 ed è prevista l’attribuzione di 4 crediti formativi.

E’ patrocinato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Salerno, dalla Provincia di Salerno, dall’Assessorato alle politiche sociali e dall’ ANMMF.

Il Presidente della Sezione di Salerno

  Avv.Maria Teresa Di Scianni

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Tribunale di Avellino – Giudice dell’Esecuzione ordinanza del 26.03.2012 – Pignoramento crediti nei confronti degli Enti Locali : vincolo di impignorabilità – suoi elementi costitutivi e di validità – annullamento –

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Ringrazio l’avvocato Pippo Romanelli per avermi inviato l’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione di Avellino, dott.Andrea Luce, che ha tracciato le linee essenziali di diritto e di fatto a fondamento della rimozione del vincolo di impignorabilità nei confronti degli Enti Locali.

Spero ne sia gradita la pubblicazione.

Il giudice dell’esecuzione ha stabilito che, per effetto dell’art.159 d.lgs.18 agosto 2000, n.267, recante le norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali, cd.T.U.E.L. non sono ammesse procedure di esecuzione ed espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri, potendo i creditori aggredire solo le somme giacenti presso le rispettive tesorerie: il privato creditore non può intromettersi tra l’ente e i propri contribuenti e tra l’ente e gli utenti dei suoi servizi, divieto posto a pena di nullità rilevabile d’ufficio. Non sono, inoltre, soggette ad esecuzione le somme degli enti locali che hanno un vincolo di destinazione, in quanto destinate al pagamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali dei dipendenti per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate di mutui e dei prestiti obbligazionari nel semestre in corso ed all’espletamento dei servizi locali indispensabili . Al III comma è infine previsto che le somme destinate al soddisfacimento delle voci di spesa, indicate nel comma precedente devono essere stabilite con delibera della giunta dell’ente locale, da adottare con cadenza semestrale e da notificare al tesoriere responsabile della cassa dell’ente. A seguito di delibera dell’ente gli atti esecutivi notificati dopo la sua pubblicazione sono nulli e non determinano vincoli sulle somme, se invece la delibera non è adottata, l’azione esecutiva è libera da vincoli. L’adozione da parte dell’ente locale della delibera semestrale di destinazione di determiate somme ai fini previsti dall’art. 159 cit. e la notificazione della delibera al tesoriere, producono l’effetto giuridico di rendere impignorabili tali somme, tale effetto si conserva fino a quando non venga emesso un mandato di pagamento per un titolo diverso da quelli vincolati in violazione del principio cronologico. La Corte Costituzionale ha poi dichiarato, con sentenza 18 giugno 2003 n.211, l’illegittimità costituzionale del precitato art. 159 commi 2,3, e 4, nella parte in cui non prevede che l’impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c)  del comma 2, non operi qualora, dopo l’adozione da parte dell’organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell’ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta la fattura, delle deliberazioni d’impegno da parte dell’ente stesso.

Ne consegue che il creditore procedente che intenda far valere l’inefficacia del vincolo di destinazione può proporre opposizione agli atti esecutivi e nel relativo giudizio è suo onere allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera, mentre, in base al principio della vicinanza della prova, spetta all’ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico (cfr.in proposito Cass. civ., Sez III 16/09/2008, n.23727; Cass.civ. Sez III 27.05.2009, n.12259).

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Seminari dell’Unione Camere Penali d’Italia – “Illogicità manifesta, fallacia occulta” – Roma 28 aprile 2012

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News dall’Unione delle Camere Penali d’Italia

Continuano le iniziative dell’Osservatorio sulla Corte di Cassazione dell’Unione delle Camere Penali con un seminario che intende proseguire l’indagine sull’inafferrabile concetto di manifesta illogicità della sentenza che – allo stato – consente le decisioni più disparate e contraddittorie, donde non soltanto il tentativo di definire le più ricorrenti fallacie logiche del ragionamento processuale, ma quello di individuare le specifiche condizioni della loro concreta operatività nel giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione

Osservatorio sulla Corte di Cassazione

dell’Unione delle Camere Penali Italiane

Per uno Statuto della Logica nel processo penale

Secondo incontro di studi

Illogicità manifesta, fallacia occulta

 Roma, sabato 28 aprile 2012

ore 9.30 /13.00 – 14.30 /18.00

 Aula della Scuola Nazionale 

di Alta Formazione dell’Avvocato Penalista UCPI

Via Banco di Santo Spirito 42

in videocollegamento con le sedi della Scuola UCPI

di Milano (Via Lentasio 7), e Napoli (Via Santa Teresa Scalzi 76)

 Ad oggi, hanno aderito all’iniziativa:

la prof. ssa Margherita Benzi dell’Università di Genova

il prof. Carlo Bona dell’Università di Trento

il prof. Paolo Ferrua  dell’Università di Torino

l’avv. prof. Fausto Giunta dell’Università di Firenze

il dr. Francesco Mauro Iacoviello, Procura generale S.C. Cassazione

il dr. Ciro Santoriello, Procura della Repubblica di Pinerolo

l’avv. prof. Daniele Negri dell’Università di Ferrara

l’avv. Valerio Spigarelli, Presidente UCPI

il prof. Vito Velluzzi dell’Università di Milano

I lavori saranno coordinati dall’avv. Giuliano Dominici -   Responsabile Osservatorio Cassazione UCPI

               Il seminario è gratuito e darà diritto a sette crediti formativi

 

 

La modifica dei tassi di soglia operata dal “Decreto Sviluppo” non ha effetto retroattivo per gli istituti di credito in materia di “usura bancaria”.

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Le disposizioni contenute nel d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (conv. con modd. in L. 7 luglio 2011, n. 106), meglio noto come “decreto sviluppo”, hanno introdotto una modifica migliorativa per le aperture di credito in conto corrente  a vantaggio degli istituti di credito, la Cassazione ne ha comunque escluso l’efficacia  retroattiva ai sensi dell’art. 2 III comma cod. pen. in relazione ai tassi soglia precedentemente previsti, ritenendo che essa non abbia determinato una modifica della norma incriminatrice.Ne consegue che per i reati di “usura bancaria” non avrà determinato nessuna conseguenza favorevole per gli istituti di credito.
Sentenza n. 46669 del 23 settembre 2011 – depositata il 19 dicembre 2011

(Sezione Seconda Penale, Presidente A. Esposito, Relatore D. Chindemi)
Documenti: Apri: Apri   Formato: pdf 

Le Sezioni Unite dirimono il contrasto sul reato di esercizio abusivo della professione: sentenza n. 11545 – ud. 15.12.2011 – dep. 23 marzo 2012

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REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE – SVOLGIMENTO DELLA MEDESIMA IN MODO CONTINUATIVO, ORGANIZZATO E RETRIBUITO – REATO – CONFIGURABILITA’
Con la decisione in esame la Corte, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, ha affermato i seguenti principi:
a) «Concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell’art. 348 cod. pen., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato»;
b) «Le condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti, non integrano il reato di esercizio abusivo delle professioni di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale, quali disciplinate, rispettivamente, dai dd.pp.rr. nn. 1067 e 1068 del 1953, anche se svolte – da chi non sia iscritto ai relativi albi professionali – in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze di una tale iscrizione; a opposta conclusione, in riferimento alla professione di esperto contabile, deve invece pervenirsi se le condotte in questione siano poste in essere, con le caratteristiche suddescritte, nel vigore del nuovo D.Lgs n. 139 del 2005».
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